Ai sensi dell'art. 103 co. 3-ter del TUIR (inserito dall'art. 5 co. 1 lett. d) del DLgs. 148/2026), per i soggetti IAS/IFRS la deduzione del valore fiscale dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa (in deroga all'art. 103 co. 3-bis del TUIR) in misura non superiore a 1/18 della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a Conto economico, nei casi in cui le predette attività sono rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda (c.d. "under common control"), contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto.
La deroga appare motivata dal fatto che, in tale fattispecie, i maggiori valori fiscali non sono imputati a Conto economico (e, quindi, sarebbe altrimenti preclusa la deduzione fiscale).
Tale situazione può, tuttavia, verificarsi anche in esito ad operazioni contabilizzate in base all'IFRS 3.
In tali fattispecie, la riclassificazione contabile dell'avviamento in contropartita dell'iscrizione di maggiori valori su altre attività/passività dovrebbe essere considerata idonea a consentire la deduzione dell'ammortamento in diciottesimi.
Tale soluzione consentirebbe di equiparare, sotto il profilo fiscale, la riclassificazione rilevata a livello patrimoniale alla riclassificazione "a saldi aperti", effettuata cioè iscrivendo a Conto economico le svalutazioni dell'avviamento e le "rivalutazioni" degli altri cespiti.