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Chiarimenti sulla fruizione dello sgravio contributivo per l ' incentivazione della contrattazione di secondo livello

Pubblicato il 19 marzo 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la circolare n. 39/2010, l’Inps fornisce le istruzioni per ottenere lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate. Si ricorda che con la Legge 24 dicembre 2007, n. 247 è stata abrogata la decontribuzione e, in sostituzione, è stato introdotto in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende, il suddetto sgravio. Per l’anno 2009 l’erogazione del beneficio è stato regolato con il decreto interministeriale Lavoro-Economica 17 dicembre 2009, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 58 del 11 marzo 2010. Con la circolare 39, l’Inps vuole fornire precisazioni e indicare, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2009. Riguardo al bonus in oggetto emergono due novità rispetto all’anno 2008: in primo luogo è scomparso il “click day” e, poi, il tetto massimo della retribuzione su cui è possibile richiedere lo sgravio è stato abbattuto dal 3% al 2,25%. Nel decreto 17 dicembre 2009, che dà attuazione alla legge n. 247/2007, infatti si legge quanto segue: - per l’anno 2009 lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Dato il carattere sperimentale del beneficio, il tetto del 2,25% può essere rideterminato, fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%;- per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”; - per la richiesta dello sgravio, le aziende direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’Inps, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali; - la domanda deve contenere tutta una serie di dati identificativi dell’azienda, la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e la data di sottoscrizione dello stesso, la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, l’importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell’anno 2009 - per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi, l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici, eccetera. E’ compito dell’Inps stabilire i termini entro cui dovranno essere trasmesse le istanze. Dalla data che verrà indicata in seguito si ammetteranno le aziende allo sgravio. I datori di lavoro che non sono in regola con le norme contributive e contrattuali sono esclusi dal beneficio.
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