Notizia

Istanza di rimborso Iva non residenti entro il termine piu' ampio di due anni

Pubblicato il 14 aprile 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 8690 depositata il 12 aprile 2010, ha sancito che il termine semestrale vigente fino al 31 dicembre 2009 per la presentazione della domanda di rimborso dell'Iva pagata in Italia dagli operatori non residenti, ai sensi dell'art. 38-ter del dpr 633/72, non è perentorio. E' possibile presentare l'istanza anche successivamente, entro il termine di decadenza biennale fissato, in via residuale, dall'articolo 21 del Decreto legislativo n. 546/92. Secondo la Corte, non esistendo nell’ordinamento interno un principio generale che limiti il diritto di proporre istanza di rimborso, deve applicarsi il termine perentorio biennale previsto dal sopracitato Dlgs. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto di rigettare anche la richiesta formulata dall’agenzia delle Entrate, che invocava a tal proposito la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità europea. Si è appurato che oggetto di interpretazione non è la norma comunitaria, ma la norma nazionale, benché puramente riproduttiva di quella comunitaria.

weekly news 15/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...