Notizia

Niente licenziamento per chi litiga in ufficio e poi si riconcilia

Pubblicato il 15 aprile 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La sentenza della corte di Cassazione  n. 8737, del 13 aprile 2010, ha sancito che il licenziamento da parte di un’azienda di due lavoratori, che durante l’orario di lavoro hanno discusso arrivando alle mani, deve essere considerato illegittimo.Nello specifico i due, un uomo e una donna, dopo la “baruffa” si erano riconciliati e quindi hanno presentato ricorso, prima di fronte al Tribunale di Teramo che, però, gli aveva dato torto, e poi di fronte alla Corte d'appello di l'Aquila, che aveva cambiato la decisione di merito e aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento. Da qui il ricorso in Cassazione da parte dell’azienda. Ma i giudici di legittimità hanno ribadito la tesi dei giudici di merito, sostenendo che “per quanto concerne la contestata proporzionalità della sanzione irrogata dalla società rispetto alle infrazioni disciplinari commesse dagli intimati si rimarca che, in tema di licenziamento per giusta causa, spetta unicamente al giudice del merito - e non può essere sindacato in sede di legittimità se, come nella specie, sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici - l'accertamento che il fatto addebitato sia stato di gravità tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 2119 c.c”.

weekly news 15/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).