Una società in liquidazione ha fatto richiesta di concordato preventivo di fronte al Tribunale di Catanzaro, proponendo il soddisfacimento dei creditori privilegiati in una determinata misura e di quelli chirografari in misura inferiore. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6901 del 22 marzo 2010, ha accolto il ricorso che il curatore fallimentare ha presentato contro la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro, che aveva ritenuto ammissibile una proposta di concordato preventivo “benché nella stessa fosse previsto il soddisfacimento in percentuale dei creditori privilegiati (fra cui il Fisco) senza il preventivo assenso dei medesimi alla falcidia prospettata”. Nella sentenza di primo grado, si richiama l'articolo 183 ter della legge fallimentare, che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della transazione fiscale che ha consentito il pagamento in percentuale dei crediti tributari e anche di quelli contributivi. La norma non è riconducibile, però, direttamente alla disciplina del concordato preventivo, anche se essendo necessariamente a questo connesso l'accordo con il Fisco inevitabilmente presuppone la possibilità che nel concordato sia possibile il pagamento in percentuale dei crediti privilegiati dal momento che prevede che "se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali". Da qui la conclusione della Suprema Corte, secondo cui nell’ambito della transazione fiscale, che sorge all’interno di un concordato preventivo, il credito tributario è assistito da privilegio, ma le percentuali di pagamento non possono essere inferiori a quelle offerte ai creditori che hanno interessi inferiori oppure che hanno una posizione giuridica o interessi pari alle agenzie fiscali. La pronuncia ha voluto con ciò ribadire le parole del legislatore che ha "voluto, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade".
weekly news 16/2010