Il decreto legislativo n. 39/2010, di attuazione della direttiva comunitaria in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, ha apportato alcune significative modifiche circa gli obblighi del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata, entrate in vigore a partire dallo scorso 7 aprile. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con la circolare n. 17/2010, illustra le novità che devono trovare immediata applicazione, vista la mancanza di chiarezza sui nuovi vincoli imposti dal legislatore. È il caso delle assemblee già convocate alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 39/2010, per l’iter di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2009, con tutte le difficoltà connesse alla ridefinizione del processo di formazione della volontà assembleare nel caso in cui risultino verificate alcune delle nuove condizioni imposte dal legislatore come, ad esempio, quelle che rendono obbligatoria nelle Srl la nomina del collegio sindacale. Altro aspetto analizzato è, poi, quello riguardante la modalità di conferimento degli incarichi di revisione legale. Riguardo all’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle Srl, la circolare si sofferma su alcuni punti critici. In primo luogo, il fatto che l’obbligo sorga con l’approvazione del bilancio nel quale sono superati i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del Codice civile e ancora – secondo le indicazioni del nuovo articolo 2477 c.c. – quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Il testo del decreto legislativo afferma che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere entro 30 giorni alla nomina del collegio sindacale. Nel caso non vi provveda, interverrà il tribunale che procederà alla nomina sulla base della richiesta espressa da qualunque soggetto interessato. Nelle Srl già dotate di collegio sindacale, che in base alle nuove definizioni vengono considerate “enti di interesse pubblico”, la revisione non può essere esercitata direttamente dal collegio sindacale, ma si richiede l’intervento di una società di revisione. Sarà lo stesso collegio a presentare all’assemblea una proposta per il conferimento dell’incarico di revisore, che però potrà essere disattesa dai soci, i quali potranno deliberare in sua conformità oppure respingerla. In tal caso, il collegio sindacale dovrà formulare una nuova proposta. Il corrispettivo da assegnare al revisore dovrà essere indicato in nota integrativa. Tale obbligo scatta per i bilanci redatti dopo il 7 aprile. Per quelli precedenti, l’informativa potrà essere data dall’organo amministrativo nel corso dell’assemblea già indetta.
weekly news 16/2010