Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha deciso di mettere in consultazione, fino al prossimo 25 maggio 2010, il principio contabile nazionale "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio". Il documento appare di grande attualità soprattutto alla luce degli ultimi fatti che hanno visto le imprese spesso impossibilitate ad onorare le proprie obbligazioni, per effetto della perdurante crisi di liquidità che ha spinto sempre più verso il ricorso alla ristrutturazione dei propri debiti. Scopo dell’Oic è di definire il trattamento contabile e l’informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un’operazione di ristrutturazione del debito, vista l’assenza, finora, di disposizioni civilistiche o principi contabili nazionali sull’argomento. Il documento infatti è rivolto alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali. Le tipologie di ristrutturazione del debito analizzate dall'Oic sono quelle riconducibili alla legge fallimentare e in particolare: al concordato preventivo, all’accordo di ristrutturazione e agli accordi stragiudiziali tra debitore e creditori. La ristrutturazione del debito è un’operazione molto complessa e articolata che spesso può far sorgere dei problemi in merito alla sua contabilizzazione. Dal punto di vista contabile, gli effetti della suddetta ristrutturazione assumono rilevanza a seconda della modalità adottata e l’eventuale differenza tra il valore contabile del debito ante-ristrutturazione ed il minor valore contabile del debito post-ristrutturazione, deve essere imputata al conto economico tra i proventi straordinari, nella voce “utile da ristrutturazione”. I costi connessi all’operazione di ristrutturazione del debito vanno rilevati, nell’esercizio di maturazione, nell’ambito della voce “oneri straordinari” del conto economico. Anche la nota integrativa deve dare atto dell’operazione posta in essere e fornire numerose informazioni. In particolare, se l’operazione di ristrutturazione del debito è avvenuta con la finalità di garantire la continuità aziendale, se ne deve dare indicazione sia nella nota integrativa che nella relazione sulla gestione.
weekly news 16/2010