La Corte europea, con sentenza del 22 aprile 2010 nei procedimenti riuniti C-536/08 e C-539/08, intervenendo in merito a casi di triangolazione comunitaria (il soggetto intermedio ricopre il ruolo di primo cessionario e secondo cedente), ha chiarito che nel caso i beni tassati come acquisti intracomunitari effettuati nello Stato membro di identificazione non sono stati effettivamente introdotti in detto Stato, non si può considerare che le operazioni diano diritto alla detrazione (articolo 17 della sesta direttiva). Pertanto, tali acquisti non possono fruire del regime generale di detrazione e, dunque, il soggetto passivo non può detrarre immediatamente l’Iva che grava a monte su un acquisto intracomunitario. In una delle cause esaminate, un’impresa stabilita nei Paesi Bassi commercializzava computer e accessori per computer. Durante il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999, acquistava beni di questo tipo presso imprese ubicate in Stati membri diversi dai Paesi Bassi e dalla Spagna e li rivendeva ad acquirenti stabiliti in Spagna.
weekly news 17/2010