Notizia

Rimborsi Iva. La certificazione per l ' esonero della garanzia entro 40 giorni dalla richiesta

Pubblicato il 15 gennaio 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 14 gennaio 2011, si esprime sui rimborsi Iva ad opera delle cosiddette società “virtuose”, dotate di tutti i requisiti di “affidabilità e solvibilità” previsti dall’articolo 38-bis, settimo comma, del Dpr 633/1972. 

Pertanto, con riferimento al caso di specie, che appunto riguarda una società che aveva presentato l’istanza di rimborso Iva annuale, non producendo, contestualmente all’istanza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicata alla lettera c) del citato settimo comma, ma provvedendo a tale adempimento solo in seguito, al momento della richiesta da parte dell’ufficio della garanzia, l’Agenzia specifica che il rimborso Iva è salvo se la garanzia di legge è prodotta entro i 40 giorni dalla presentazione del quadro VR al concessionario o agente della riscossione. Inoltre, le imprese cosiddette “virtuose” non sono tenute alla presentazione delle garanzie previste dal citato articolo 38-bis del decreto Iva, se l’autocertificazione è stata prodotta in un secondo momento rispetto all’istanza di rimborso, ma, comunque, durante la fase istruttoria. Cioè, entro i 40 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso attraverso il modello VR.

Diversamente, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia prodotta una volta decorsi i quaranta giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza (modello VR), la stessa non potrà essere considerata tempestiva e, pertanto, il richiedente non potrà beneficiare dell’esonero dall’obbligo di prestazione della garanzia.
weekly news 03/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).