L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 14 gennaio 2011, si esprime sui rimborsi Iva ad opera delle cosiddette società “virtuose”, dotate di tutti i requisiti di “affidabilità e solvibilità” previsti dall’articolo 38-bis, settimo comma, del Dpr 633/1972.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, che appunto riguarda una società che aveva presentato l’istanza di rimborso Iva annuale, non producendo, contestualmente all’istanza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicata alla lettera c) del citato settimo comma, ma provvedendo a tale adempimento solo in seguito, al momento della richiesta da parte dell’ufficio della garanzia, l’Agenzia specifica che il rimborso Iva è salvo se la garanzia di legge è prodotta entro i 40 giorni dalla presentazione del quadro VR al concessionario o agente della riscossione. Inoltre, le imprese cosiddette “virtuose” non sono tenute alla presentazione delle garanzie previste dal citato articolo 38-bis del decreto Iva, se l’autocertificazione è stata prodotta in un secondo momento rispetto all’istanza di rimborso, ma, comunque, durante la fase istruttoria. Cioè, entro i 40 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso attraverso il modello VR.
Diversamente, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia prodotta una volta decorsi i quaranta giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza (modello VR), la stessa non potrà essere considerata tempestiva e, pertanto, il richiedente non potrà beneficiare dell’esonero dall’obbligo di prestazione della garanzia.
weekly news 03/2011