La Ctp Milano ha ritenuto – sentenza n. 338/46/10, depositata il 20 dicembre 2010 - che se comprovato l’effettivo interesse economico e la reale esecuzione delle operazioni, le spese e gli altri componenti negativi per gli acquisti effettuati da fornitori residenti in Paesi black list sono deducibili.
Le ipotesi delle esimenti l’indeducibilità dei costi delle operazioni con imprese fiscalmente domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata, sono contenute nell’articolo 110, comma 11, del Dpr 917/1986, per cui è deducibile il costo delle operazioni citate se:
- è provato che l’impresa residente svolga un’attività commerciale effettiva in via prevalente;
- è provato che le operazioni sono connotate da effettivo interesse economico e sono state concretamente effettuate.
Nel caso di specie, senza specifica motivazione e senza richiedere ulteriori documenti (ex circolare 29/E/2003), l’Ufficio erroneamente non aveva reputato valida la prova fornita dalla ricorrente in base alla seconda esimente citata.
weekly news 03/2011