La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 437 del 20 dicembre 2010, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso un'iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia nei confronti di alcuni beni immobili in conseguenza del mancato pagamento di un debito tributario di circa 60mila euro.
Il ricorrente sosteneva l’impossibilità di iscrizione d’ipoteca su tali beni in quanto destinati ad un fondo patrimoniale costituito e regolarmente trascritto nel 2007. Inoltre, lo stesso aveva altresì sottolineato come la scadenza del debito fiscale fosse successiva alla data di costituzione del fondo patrimoniale stesso.
La posizione del contribuente è stata condivisa dai giudici provinciali secondo cui “l’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale non può aver luogo in quanto il debito tributario (come quello qui in contestazione) non deriva da un contratto vero e proprio, stipulato fra le parti, poiché il reale debito d’imposta, come quello qui in esame, non è causato, come sopra detto, da un negozio giuridico tradizionale, stipulato fra le parti”. Ne consegue che “il divieto di esecuzione, in senso ampio, di cui all’articolo 170 del Codice civile si riferisce anche ai debiti estranei ai bisogni della famiglia, come può essere il debito di natura tributaria, sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale, salva l’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare”. Il fondo patrimoniale, in definitiva, non risponde in alcun modo al debito fiscale in capo ad uno dei coniugi per la propria attività o professione.
weekly news 03/2011