Notizia

Emanata la circolare riepilogativa delle norme sulle compensazioni erariali

Pubblicato il 12 marzo 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 13 dell’11 marzo 2011, fornisce il quadro, ed anche ulteriori precisazioni, circa le nuove regole sulle compensazioni.

Non ci sono più incertezze:

- il blocco per ruoli scaduti riguarda soltanto le compensazioni di tipo “orizzontale o “esterna” che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa la compensazione “verticale o interna”, che riguarda la stessa imposta (es. Iva con Iva);

- nessuna preclusione all’autocompensazione in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione;

- è prevista l’esclusione dal conteggio del limite di 1.500 euro per i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta;

- il divieto della compensazione opera soltanto dopo la scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.

Sul versante sanzione si ribadisce che: è commutata nella misura del 50%, applicata per ciascuna indebita compensazione e non prima della chiusura di eventuali controversie pendenti; sono escluse dalle sanzioni le compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo ante 18 febbraio 2011 a condizione che l’utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli. La sanzione è misurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. La circolare espone alcuni esempi:

- in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50 % del debito; 

- nel caso di compensazione pari a 18.000 euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro;

- nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000 euro, la sanzione è pari a 25.000 euro.

Infine si ricorda che il contribuente può controllare la propria situazione accedendo dal sito di Equitalia al proprio Estratto conto Equitalia o recarsi agli sportelli della riscossione. Per altre puntualizzazioni si rimanda al testo in allegato.

weekly news 11/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPE...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta s...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,80%, i versamenti relativi a:saldo IVA 2025 con maggi...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. IRAP 2026 Proroga Soggetti ISA

Versamento, con la maggiorazione dello 0,80%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non comme...