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Emanata la circolare riepilogativa delle norme sulle compensazioni erariali

Pubblicato il 12 marzo 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 13 dell’11 marzo 2011, fornisce il quadro, ed anche ulteriori precisazioni, circa le nuove regole sulle compensazioni.

Non ci sono più incertezze:

- il blocco per ruoli scaduti riguarda soltanto le compensazioni di tipo “orizzontale o “esterna” che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa la compensazione “verticale o interna”, che riguarda la stessa imposta (es. Iva con Iva);

- nessuna preclusione all’autocompensazione in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione;

- è prevista l’esclusione dal conteggio del limite di 1.500 euro per i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta;

- il divieto della compensazione opera soltanto dopo la scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.

Sul versante sanzione si ribadisce che: è commutata nella misura del 50%, applicata per ciascuna indebita compensazione e non prima della chiusura di eventuali controversie pendenti; sono escluse dalle sanzioni le compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo ante 18 febbraio 2011 a condizione che l’utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli. La sanzione è misurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato. La circolare espone alcuni esempi:

- in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50 % del debito; 

- nel caso di compensazione pari a 18.000 euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro;

- nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000 euro, la sanzione è pari a 25.000 euro.

Infine si ricorda che il contribuente può controllare la propria situazione accedendo dal sito di Equitalia al proprio Estratto conto Equitalia o recarsi agli sportelli della riscossione. Per altre puntualizzazioni si rimanda al testo in allegato.

weekly news 11/2011

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