Il decreto Milleproroghe (Dl n. 225/2010), al comma 55 dell’articolo 2, recita così: “In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio”.
Secondo una comune interpretazione della norma, sembrerebbe errato limitare tale beneficio al solo settore bancario, anche se di fatto nella relazione tecnica del decreto si fa esplicito riferimento solo alla banche. Sembrerebbe, invece, plausibile che il dettato normativo riguardi tutte le imprese, a prescindere dal fatto che operino o meno nel settore creditizio.
La trasformazione di alcune tipologie di imposte differite attive in crediti d’imposta, che possono essere ceduti o compensati in F24 senza limiti d’importo, dovrebbe quindi essere estesa a tutte le tipologie di aziende, anche a quelle industriali. Ma, a tal proposito, per evitare ulteriori dubbi interpretativi, sembra opportuno un intervento chiarificatore da parte dell’agenzia delle Entrate.
Tra le precisazioni dovrebbero giungere quelle che ufficialmente chiariscano se:
- sono trasformabili anche le imposte differite causate dall’applicazione dell’articolo 106, comma 3-bis, del Tuir;
- se le imposte differite attive debbano essere preventivamente decurtate di quelle passive;
- se siano da considerare anche le imposte differite attive relative all’Irap.
weekly news 11/2011