Dal 22 marzo 2011 vigono le nuove norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri; prevedono, in caso di richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza o durante il primo anno di vita del bambino, l’obbligo di convalida delle dimissioni presentate in questo stesso periodo avanti la Direzione Provinciale del Lavoro, come pure il diritto a conservare il proprio posto di lavoro e a rientrare nella stessa unità produttiva cui la donna era adibita precedentemente, con le medesime mansioni. Il termine previsto per la chiusura del procedimento presso il Servizio ispettivo del ministero del Lavoro è di 45 giorni. Da tale convalida dipende la risoluzione del rapporto di lavoro. Si ricorda che le dimissioni sono l'atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro. Le dimissioni si configurano, quindi, come una facoltà del lavoratore, che può essere esercitata senza alcun limite, ma semplicemente nel rispetto dell'obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi.In quanto atto volontario del lavoratore, le dimissioni sono da considerarsi illegittime se estorte o richieste contestualmente all’atto dell’assunzione. Inoltre, la volontà del dipendente non deve essere viziata, altrimenti si può richiedere l’annullamento delle stesse ricorrendo all’autorità giudiziaria. La cosa fondamentale da ribadire è che se le dimissioni vengono presentate su iniziativa del lavoratore, queste non richiedono particolari vincoli riguardanti la giustificazione della motivazione o la necessità di rispettare un congruo periodo di preavviso. È sufficiente che la dichiarazione di volontà giunga al datore di lavoro, che così procederà alla sostituzione. Diversa è l'ipotesi in cui la risoluzione del contatto è richiesta dal datore di lavoro. In questo caso, è necessario rispettare particolari requisiti di forma e di motivazione. La disciplina delle dimissioni è contenuta negli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile. La rescissione del contratto di lavoro è subordinata solo al rispetto del periodo di preavviso. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza e quest’ultimo non ha alcun potere di dissenso e non può in alcun modo rifiutarle. L’obbligo di dare il preavviso viene meno nel caso in cui si verifichi una “giusta causa” che impedisca la prosecuzione del contratto di lavoro. In questo caso particolare, il lavoratore avrà diritto ad un indennizzo, pari allo stesso periodo di preavviso. Per dimissioni per giusta causa, egli potrà richiedere l’indennità di disoccupazione prevista per la perdita del posto di lavoro per motivazioni non imputabili al lavoratore stesso. Viceversa, questa facoltà non è riconosciuta nel caso in cui è il lavoratore a decidere di voler rescindere il contratto di lavoro.
Weekly News 12/2011