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Controlli del collegio sindacale - vigilanza su sistema di controllo interno e gestione dei rischi - novità del d.lgs. 47/2026

Pubblicato il 09 ottobre 2026 Sole24Ore, Eutekne

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c., introdotto dal D.lgs. 47/2026, ha espressamente previsto che l'attività di vigilanza dell'organo di controllo debba riguardare anche i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle relative funzioni. Ciò significa che, nell'ambito della sua attività, l'organo di controllo non può limitarsi ad accertare l'esistenza formale di procedure, organigrammi, deleghe o funzioni aziendali, dovendo acquisire gli elementi che consentano di valutarne anche il funzionamento concreto. È inoltre richiesta un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del coordinamento predisposto dalla società con riguardo all'insieme dei presidi previsti. A tali fini rivestono fondamentale importanza i flussi informativi ed i poteri riconosciuti all'organo di controllo dal nuovo art. 2396-sexies c.c. Resta fermo il principio di proporzionalità, dovendosi valutare l'adeguatezza del sistema in relazione a natura, dimensioni, complessità e rischi assunti in concreto dall'impresa.