Con la sentenza n. 27/21/2011, la Commissione tributaria regionale del Veneto invita la Corte Costituzionale ad esprimersi sulla legittimità della norma che prevede l’indeducibilità dei costi da reato, partendo dal caso di specie di un’azienda che era stata coinvolta in una frode carosello con l’emissione di fatture false per non pagare l’Iva, e alla quale era stato vietato dal Fisco non solo di detrarre l’Imposta, ma anche di dedurre i relativi costi, ritenendoli riconducibili al reato.
La Ctr del Veneto ha sostenuto che negli ultimi tempi l’agenzia delle Entrate ha applicato in modo troppo rigoroso la norma sull’indeducibilità dei costi da reato, dando origine ad una serie di diverse interpretazioni anche da parte delle stesse Commissioni tributarie. Il risultato è che per anni, nonostante la presenza della disposizione, gli uffici in sede di accertamento non hanno mai rettificato i costi riconducibili a reato. Di qui, l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte della Consulta, in attesa che venga messa a punto dalla stessa Amministrazione finanziaria una circolare esplicativa sugli effetti della legge n.537/93, che ha introdotto l’indeducibilità dei costi da reato, per non incorrere nel rischio di penalizzare eccessivamente l’attività lecita vietando la deducibilità dei relativi costi. È da sottolineare, infatti, che la sempre più severa applicazione della norma ha fatto lievitare i casi di accertamento e di conseguenza anche il numero dei contenziosi.
weekly news 22/2011