L'Agenzia per il Terzo settore ha approvato, lo scorso 25 maggio 2011, un atto di indirizzo in relazione alla configurabilità di un Trust come Onlus.
L'Agenzia fa riferimento, in primo luogo, a quanto disposto dall'articolo 10 del D.Lgs. 460/97 il quale, nell'elencare i soggetti che possono essere Onlus, dopo aver richiamato le figure giuridiche disciplinate dal codice civile ossia associazioni, fondazioni e comitati menziona, in via generale e residuale, “gli altri enti di carattere privato”. Ed è proprio in tale ultima categoria che può essere ricompreso il trust.
Ai fini del legittimo godimento della qualifica in parola, l'atto costituivo e lo statuto dell'ente devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata. E per quel che riguarda i trust – si legge nel testo dell'atto di indirizzo - la prassi ormai consolidata è quella di ricorrere all'atto notarile.
Con riferimento al requisito della finalità solidaristica perseguita dalle Onlus, l'Agenzia ritiene di non poter escludere che anche un trust con beneficiari individuati possa risultare in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 460/97. Ed infatti, viene rilevata la generale compatibilità dell'istituto del trust con il perseguimento di finalità si solidarietà sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 460/97 dovendosi comunque rinviare all'analisi delle singole fattispecie concrete per l'effettivo accertamento della sussistenza di tale requisito.
In ogni caso, ai fini del rispetto di quanto prescritto dalla lett. b), trust deve contenere espressamente la clausola di irrevocabilità al fine di garantire l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale non potendo, tra l'altro, annoverare fra i beneficiari il disponente stesso.
Inoltre, nell'atto istitutivo deve essere esplicitato il divieto per il trustee di distribuire utili e l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività istituzionale e/o di attività "connesse" nonché l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Non solo. In caso di perdita della qualifica di Onlus, il patrimonio va devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'agenzia per il Terzo settore.
Per quel che concerne, infine, la legge regolatrice del trust, questa non deve recare norme che siano di ostacolo al perseguimento delle finalità di solidarietà sociale del trust e alla devoluzione dei beni in caso di perdita della qualità di Onlus.
Weekly news 23/2011