La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12643 del 9 giugno 2011, ha confermato la condanna al risarcimento impartita dai giudici di appello nei confronti dell'amministratore di una Srl fallita che aveva sottratto liquidità all'azienda, in grave difficoltà economica, per comprare un immobile, poi concesso in locazione alla moglie. L'uomo aveva promosso ricorso dinanzi ai giudici di legittimità lamentando la fondatezza dell'azione di responsabilità nei suoi confronti nonché l'asserita violazione, da parte della Corte d'appello, dell'articolo 2392 del Codice civile per non aver indicato il danno che sarebbe derivato in concreto alla società in conseguenza dell'acquisto dell'immobile, il cui valore, tra l'altro, era risultato superiore al prezzo di mercato. Motivi destituiti di fondamento a detta della Suprema corte secondo cui i giudici di gravame avevano “chiaramente individuato il danno in questione nella sottrazione di liquidità alla cassa sociale in un momento di grave crisi economica e patrimoniale e nel mancato impiego di tale liquidità per la riduzione degli oneri finanziari derivanti dalle passività di consistenza certamente maggiore rispetto all'eventuale redditività dell'immobile”.
Weekly news 23/2011