Se il Padre paga il prezzo dovuto dal figlio per l’acquisto di un immobile, con la volontà di non pretendere la restituzione e quindi in sostanza di fare un regalo al figlio, si pone in atto una donazione (tecnicamente una “donazione indiretta) che non è soggetta ad imposta di donazione in quanto l’art. 1, comma 4 bis del DLgs 346/90 dichiara l’imposta di donazione non applicabile quando si tratti di trasferimento di azienda o di immobile, già tassato con Iva o con imposta di registro proporzionale.
Quando mancano questi presupposti si pone il problema del trattamento fiscale della donazione indiretta (es. quando il Padre paga al Figlio l’acquisto di un’auto, di un quadro, di una partecipazione societaria o anche solo effettuando un bonifico al conto del figlio, ecc …). In tali casi vige una grande incertezza nel raccordo fra le varie norme che si sono susseguite, soprattutto con riguardo alle franchigie applicabili e alle aliquote d’imposta.
weekly news 24/2011