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Rivalutazione facoltativa

Pubblicato il 20 giugno 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nel 2004, una contribuente e gli altri comproprietari di terreni agricoli potenzialmente fabbricabili, avevano rideterminato i valori di acquisto di quei terreni, con perizia giurata.

Corrisposta la prima rata della sostitutiva (4% del valore di perizia), e compilato il quadro RM, sezione X, dell’Unico 2005, la contribuente aveva omesso il versamento delle residue rate e presentato, nel 2006, un’istanza di rimborso della prima rata versata.

L’omissione generava la cartella di pagamento, con iscrizione a ruolo della sostitutiva, delle sanzioni e degli interessi di mora.  In linea con le conclusioni della Ctp, la Ctr Lombardia – sentenza 71/66/2011 – ha stabilito che l’operazione di rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni, siano edificabili o con destinazione agricola, è facoltativa. Così decidendo, la Commissione tributaria provinciale ha assecondato la condotta della contribuente, la cui legittimità deriva dalla previsione di cui all’articolo 7 della Legge Finanziaria per il 2002, che considera l’istituto della rivalutazione facoltativo, non obbligatorio.

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