Con la modifica apportata dalla Manovra 2011 al DL n. 112/2008 (è stato aggiunto il comma 1-bis all'articolo 20), si è fatto un passo indietro riguardo l’esonero della contribuzione destinata al finanziamento dell’indennità economica di malattia a carico dei datori di lavoro.
L’articolo 18, comma 16, lettera a) del Dl 98/11, infatti, dispone l’obbligo di contribuzione di malattia a carico dei datori di lavoro che, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune, si sostituiscono all’Inps nel versare il trattamento economico al lavoratore malato.
Così, a partire dal 1° maggio 2011, i contributi per il finanziamento dell’indennità di malattia sono sempre dovuti anche nel caso in cui è il datore di lavoro a retribuire direttamente il lavoratore assente. Secondo la precedente interpretazione della manovra 2008, invece, i datori di lavoro che corrispondono il trattamento di malattia direttamente non sono tenuti al versamento della contribuzione all’Inps. Il principio è stato accolto anche in sede di rinnovo del contratto collettivo del settore terziario, per cui l’indennità di malattia è riconosciuta direttamente a carico del datore di lavoro che è in tal caso esonerato dal versamento della contribuzione.
La precisazione è stata fatta dall’Inps con il messaggio n. 14490/2011, in cui si legge che il nuovo comma 16, lettera b) non consente la ripetizione dei contributi versati dagli stessi datori di lavoro fino a quella data. Inps 14561: vecchie modalità di compilazione dell'Uniemens fino a dicembre. Inps 14568: nuovo limite di indennità
20/07/2011
weekly news 29/2011