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Versamento del contributo minimo alla Cassa professionale per chi lavora dopo il pensionamento

Pubblicato il 26 luglio 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale. Questo l’argomento affrontato dall’Inps nella circolare n. 99 del 22 luglio 2011.

La precisazione da parte dell’Ente di previdenza si è resa necessaria dopo la pubblicazione in “GU” della legge n. 111/2011, che ha introdotto, all’articolo 18, comma 11 e seguenti alcune disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Nello specifico, la Manovra Tremonti ha imposto agli enti previdenziali privati di provvedere, entro 6 mesi, all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell’ottica di obbligare l’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di pensione che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività (comma 11). Ciò, vuol dire che i soggetti già pensionati, nel caso in cui svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti. Viceversa, dietro domanda del diretto interessato, saranno restituiti i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.

Nel successivo comma 12 del citato articolo 18, con norma di interpretazione autentica, vengono individuati i soggetti destinatari dell'obbligo contributivo presso la Gestione Separata Inps. A tal proposito, l’Istituto, confermando un orientamento già radicato, ribadisce che rientrano in tale ambito tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.

Precisamente, vi rientrano tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, oppure abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti. Tali soggetti – secondo quanto si legge nella circolare - continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Inoltre, l’Inps ricorda che l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, cioè un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla Gestione separata.

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