Dal combinato disposto delle norme previste prima dal Decreto sviluppo (Dl 70/2011) e poi dalla Manovra estiva (Dl 98/2011), emerge che i pagamenti che sono effettuati mediante carte di credito, di debito e prepagate non richiedono l’obbligo della comunicazione telematica delle operazioni di importo pari o superiori a 3.000 euro o 3.600 euro, nel caso di esclusione dell’Iva.
Tutto ciò in quanto gli operatori finanziari che emettono tali strumenti di pagamento sono già obbligati alla comunicazione dei rapporti con la clientela all’Anagrafe tributaria. Dunque, all’atto dello scambio finale, il commerciante non è tenuto a rispettare la regola base dello “spesometro”, che, invece, è a carico di banche e finanziarie.
L’esonero serve per garantire una proporzionalità degli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti ed evitare così di gravarli con eccessivi oneri, dal momento che esiste già un sistema alternativo per l’acquisizione delle informazioni necessarie. Al momento del pagamento, infatti, gli emittenti delle carte vengono a conoscenza di tutti i dati identificativi del soggetto acquirente – compreso il codice fiscale – e sono obbligati per legge a registrarli e trasmetterli all’Anagrafe tributaria.
La Manovra estiva ha obbligato gli stessi intermediari finanziari ad inviare all’agenzia delle Entrate i citati dati, segnalando le operazioni messe a segno nei confronti dei soggetti non passivi Iva. Il requisito della segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini della lotta all’evasione fiscale è, quindi, soddisfatto a monte. Si resta in attesa di un provvedimento attuativo del direttore delle Entrate che indichi modalità e termini per effettuare il suddetto adempimento.
Ma affinchè possa valere l’esonero della comunicazione a carico del cedente, a prescindere dall’ammontare dell’operazione realizzata, è necessario che vengano soddisfatti alcuni requisiti, soggettivi ed oggettivi.
In primo luogo, è necessario che lo scambio avvenga nell’ambito di operazioni business to business: solo acquirenti al dettaglio (soggetti non passivi Iva) e non grossisti oppure imprenditori/professionisti. Qualora sia riscontrabile la soggettività passiva, per far valere l’esonero deve essere provato che l’acquisto è effettuato per finalità personali e non è riconducibile all’attività dell’impresa o professionale del soggetto.
Da un punto di vista oggettivo, il pagamento deve essere effettuato con alcuni mezzi particolari, quali: carte di credito, bancomat e carte prepagate. Mentre, l’esonero non vale nel caso si utilizzino altri strumenti ugualmente tracciabili come, per esempio, gli assegni, i bonifici ecc. Infine, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di comunicazione, è necessario che si accerti che il mezzo di pagamento sia emesso da un soggetto stabilito in Italia, anche tramite una filiale che si sia occupata del rilascio della carta.
weekly news 34/2011