Il datore di lavoro non può procedere al licenziamento del lavoratore per l’inidoneità ad indossare un DPI rifacendosi solo al parere della commissione medica attestante l’inidoneità fisica al lavoro del dipendente. E’ necessario, stabilisce la sentenza n. 16195 del 25 luglio scorso, che dimostri l’assenza, tra i vari dispositivi presenti sul mercato, di quello adatto al lavoratore che gli consenta di espletare in sicurezza la propria mansione.
Così la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società concessionaria del servizio di trasporto ferroviario che aveva licenziato un lavoratore stante l’inidoneità, accertata dalla commissione medica, di indossare le scarpe infortunistiche obbligatorie per lo svolgimento della sua mansione a causa di una malformazione al piede.
I giudici hanno affermato che il parere della commissione medica non è vincolante per il giudice del merito, che deve valutare la legittimità o meno del licenziamento, dovendo verificare l’attendibilità degli accertamenti sanitari eseguiti. Nella sostanza, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo in quanto è emerso che l’azienda non ha dato prova delle ragioni del licenziamento ossia dell’inesistenza sul mercato di scarpe antinfortunistiche adatte al lavoratore.
weekly news 31/2011