La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 16192/2011, ha respinto il ricorso di un’azienda nei confronti di un proprio dipendente, licenziato per aver dato vita ad una lite all’interno dei reparti di lavorazione.
Il ricorso del lavoratore è stato accolto sia in primo che in secondo grado. La Suprema Corte ha stabilito che tra i due litiganti vi era stato solo un acceso diverbio verbale che, seppur insorto durante l’orario di lavoro, è durato solo pochi minuti e non ha arrecato alcun danno all’azienda, non avendo provocato alcun blocco del ciclo produttivo.
L’azienda, nel proporre il ricorso aveva anche sostenuto che il diverbio causato dall’operaio aveva suscitato molto clamore, con grave danno per l’immagine dell’azienda stessa, per cui la sanzione comminata del licenziamento era più che giustificata. Ma la Corte, nell’analizzare la vicenda come ricostruita nelle fasi del merito, ha ritenuto che l’episodio non fosse così grave e soprattutto non era degenerato tanto da creare un danno per l’immagine dell’azienda.
I fatti si devono considerare limitati al comportamento del dipendente e sono tali da non giustificare il licenziamento disciplinare dei due contendenti.
weekly news 31/2011