La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 16925 del 3 agosto 2011, ha rigettato il ricorso presentato da una società che era stata condannata dai giudici di merito a reintegrare nel posto del lavoro un dipendente licenziato, nonché a versare a quest'ultimo il risarcimento del danno subito a causa del licenziamento discriminatorio subito.
La società datrice lamentava che, in realtà, vi era un motivo oggettivo nel licenziamento in quanto lo stesso era stato determinato da "ragioni inerenti all'attività produttiva". Tuttavia, secondo gli organi giudiziari di merito la stessa datrice non aveva provato l'impossibilità dell'impiego del dipendente nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Non solo. Nel corso dell'istruttoria era stata rilevata la pretestuosità del dedotto riassetto organizzativo dell'azienda - reso asseritamente necessario dalla crisi economica e dalla contrazione degli ordini - in quanto, pochi mesi prima del licenziamento, era stato assunto un altro dipendente che era stato adibito alle medesime incombenze del lavoratore licenziato.
La Corte di legittimità, in definitiva, ha condiviso la lettura contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il licenziamento operato era, in realtà, di natura ritorsiva.
weekly news 31/2011