Con riferimento ai lavoratori destinatari di procedure di mobilità programmata a decorrere dall’anno 2012 fino al raggiungimento della decorrenza della pensione, sulla base di accordi ministeriali precedenti il 30 aprile 2010, il ministero del Lavoro – nota interpello n. 35 del 2011 – specifica che tali soggetti subiranno appieno gli effetti dell’incremento dei requisiti di pensionamento in relazione all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 12, comma 12- ter, lett. a) della legge n. 122/2010.
Ne discende lo slittamento di un periodo massimo di tre mesi del requisito di età – unitamente alla finestra di 12 mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico dei lavoratori dipendenti, prevista già a decorrere dall’anno 2011 (art. 12, comma 1, L. n. 122/2010) – senza possibilità di deroga né di clausola di salvaguardia, con il rischio di un conseguente vuoto reddituale per tutto il periodo precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Il licenziamento per scarso rendimento ammette la comparazione con il lavoro altrui
Con il parere n. 16 del 1° agosto 2011, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro evidenzia come il licenziamento per scarso rendimento è valido solo se il datore di lavoro dimostri che il mancato raggiungimento del risultato atteso sia dovuto al comportamento negligente del lavoratore.
Dunque, il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale, o d'uso, non basterebbe a configurare l'inesatto adempimento: il lavoratore è obbligato ad un “facere” e non ad un risultato, come invece nel caso dei co.co.co.
Pertanto, il datore di lavoro deve anche dimostrare un considerevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. E' ammessa la prova della comparazione tra i risultati produttivi del dipendente con il rendimento medio dei colleghi che evidenzi una “enorme sproporzione”.
weekly news 32/2011