Con l’interpello n. 30/2011, il ministero del Lavoro – rispondendo ad un quesito sollevato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro – specifica quali sono i vincoli da rispettare nel computo dei lavoratori occupati ai fini del calcolo della quota di riserva per le assunzioni obbligatorie. Si è, cioè, chiesto il parere ministeriale in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge n. 68/1999.
Il caso è quello che riguarda i datori di lavoro con organico aziendale da 15 a 35 dipendenti, per i quali l’obbligo di assunzione di disabili scatta solo in presenza di nuova assunzione, cioè dalla sedicesima, e va assolto entro i successivi 12 mesi.
Muovendo anche dalle precisazioni offerte nelle precedenti circolari ministeriali, il Dicastero dopo aver specificato cosa s’intenda per “nuova assunzione” - cioè quella che realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale, ritenuta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio” - ribadisce che il numero dei lavoratori occupati ai fini del calcolo della quota di riserva per le assunzioni obbligatorie (L. 68/1999) deve tener conto del mutamento dell’assetto occupazionale conseguente ad una delle operazioni societarie di cui all’articolo 2112 del Codice civile.
In altri termini, è da considerare il passaggio di personale derivante da trasferimento d’azienda, cessione o fusione da cui scaturisce il mutamento nella titolarità dell’attività economica organizzata. Dunque, ai fini del calcolo delle assunzioni obbligatorie devono considerarsi anche tutte quelle operazioni che realizzano un sostanziale ampliamento della base occupazionale.
weekly news 32/2011