Il Dlgs n. 67/2011 ha riconosciuto ai lavoratori che svolgono attività usuranti la possibilità di accedere al pensionamento anticipato. La prima domanda può essere presentata entro il prossimo 30 settembre.
Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 22/2011 detta le istruzioni operative per coloro che vogliono richiedere l’accesso anticipato alla pensione. Le indicazioni sono rivolte ai lavoratori “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, che intendono sfruttare la finestra del 30 settembre, nel caso in cui i requisiti richiesti dalla legge siano maturati dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2011.
Il diritto al pensionamento anticipato può essere esercitato fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati. Per esercitare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, i lavoratori devono aver svolto l’attività lavorativa usurante per un periodo di tempo pari: ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 ° gennaio 2018.
I dipendenti che hanno maturato i requisiti per accedere al diritto prima del 30 giugno 2009 possono andare in pensione a 57 anni di età. Dopo tale data, si deve rispettare, oltre al requisito anagrafico, anche la “quota 94” ottenuta dalla somma di età ed anzianità.
La circolare ministeriale ricorda che la domanda va presentata all’ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. L’Inps, in tempi brevi, dovrebbe pubblicare sul proprio sito un modello per effettuare la richiesta. Nel caso in cui la domanda non venga presentata nei termini del 30 settembre, in presenza dei requisiti richiesti si incorrerà in un differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato.
L’istanza di richiesta del beneficio al prepensionamento deve essere corredata da una completa documentazione. Il datore di lavoro è tenuto a fornire tutta la documentazione occorrente entro 30 giorni dalla richiesta. Dunque, fino al 30 agosto si fa ancora in tempo a richiedere al proprio datore di lavoro i prospetti paga, i contratti, i libri matricola e i libretti di lavoro che devono essere consegnati obbligatoriamente entro il 30 settembre prossimo. Per chi matura i requisiti a partire dal 1° gennaio del 2012, la domanda può essere presentata entro il primo marzo dell’anno di maturazione dei requisiti stessi.
weekly news 32/2011