Il Testo unico sull'apprendistato ha decretato:
- la possibilità per le Agenzie per il lavoro di assumere apprendisti e inviarli a lavorare presso imprese terze, in regime di somministrazione;
- la possibilità di finanziare la formazione degli apprendisti mediante le risorse degli enti bilaterali (si cita l'ente costituito da Assolavoro e dalle parti sociali di settore, ossia Forma.Temp., il Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato).
Con l’'articolo 2, comma 3, viene fissato il limite quantitativo di assunzione degli apprendisti: il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro. Possono essere assunti direttamente o utilizzati tramite somministrazione di manodopera.
Con il nuovo T.U., nello studio professionale, ad esempio di avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, notai, e giornalisti - sarà possibile l’assunzione in qualità di apprendisti di giovani tra 18 e 29 anni che svolgono il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, comma 1 dell’articolo 5 (apprendistato di alta formazione e di ricerca). A tal proposito, si ricorda che per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Dlgs n. 226/2005, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
weekly news 32/2011