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Accertamento prima dei 60 giorni

Pubblicato il 15 ottobre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 21103 del 13 ottobre 2011, la Suprema Corte affronta la questione della notifica, ad opera dell'Amministrazione finanziaria, di un avviso di irrogazione sanzioni per omessa contabilizzazione di ricavi, avvenuta prima che trascorressero 60 giorni dal verbale di constatazione dei verificatori.

La commissione provinciale, prima, e quella regionale, poi, hanno accolto il ricorso confermando la nullità dell’avviso per violazione dell’articolo 12 dello Statuto. La necessità del rispetto del termine dei 60 giorni è da ritrovare, per quanto riguarda l’ufficio accertatore, nella possibilità di porre in essere la propria attività istruttoria e, per quanto riguarda il contribuente, nel predisporre un’adeguata difesa. Una deroga al termine dei 60 giorni sarebbe stata accolta solo se motivata da particolare urgenza, cosa non ravvisabile nel caso di specie.

Contro tale decisione l’agenzia delle Entrate è ricorsa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che, basandosi sul principio della tassatività della nullità dell’atto che contiene la pretesa tributaria, ha fissato il seguente principio di diritto: “la notifica dell’avviso di accertamento e dell’eventuale consequenziale avviso di irrogazione di sanzioni, prima dello scadere del termine dei 60 giorni previsto dalla legge n. 212/2000, articolo 12, 7° comma, non ne determina in assoluto la nullità, attesa la natura vincolata dell’atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda e considerata la mancanza di una specifica normativa in tal senso”.

Dunque, se l’agenzia delle Entrate non rispetta i 60 giorni di tempo prima dell’emissione dell’atto di accertamento, non si verifica “in assoluto” la nullità dell’atto impositivo.

weekly news 42/2011

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