La Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con sentenza 136/03/11 depositata lo scorso 10 ottobre 2011, ha sottolineato che, qualora l'amministrazione finanziaria proceda ad un annullamento in autotutela di parte dell'originaria pretesa tributaria di modo tale che le somme accertate vengano ricondotte al di sotto delle soglie di punibilità, vengono meno i presupposti per la pronuncia penale e, conseguentemente, il raddoppio del termine ordinario di decadenza dell'accertamento.
Nel dettaglio, è stato ritenuto illegittimo l'atto con cui l'Ufficio finanziario aveva provveduto al raddoppio dei termini di accertamento in una vicenda in cui era stato emesso un annullamento in autotutela di una rettifica Iva in considerazione dell'errore effettuato nella determinazione del plafond. Il venir meno dell'addebito aveva comportato il mancato superamento delle soglie di rilevanza penale e, di conseguenza, il mancato concretizzarsi della condizione per prolungare l'accertamento.
weekly news 42/2011