La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19325 del 2011, ha avvalorato la tesi della Commissione regionale e ha ribadito che le somme che vengono corrisposte ad un dipendente a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati dello stipendio costituiscono reddito da lavoro dipendente "alla pari di qualsiasi erogazione economica nel rapporto di lavoro".
Come tali, queste erogazioni sono soggette a tassazione ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 917/1986 (modificato dalla Legge n. 122/1994), che prevede che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche sotto forma di cessione di crediti o di indennità o anche a titolo di risarcimento, tranne quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, vanno tassati in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Ciò, prescindendo dalla circostanza che i suddetti interessi “sono maturati prima del 1994 (data di entrata in vigore della modifica normativa) e indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, d’incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diverisficatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili”.
weekly news 42/2011