Il Consiglio notarile di Milano ha elaborato una nuova massima, la n. 122 del 18 ottobre 2011, in tema di “Aumento di capitale in presenza di perdite (articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice civile)”.
Nel testo dell'elaborato, viene sottolineato come l'assunzione di una deliberazione di aumento del capitale non possa essere impedita dalla presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale stesso ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l.
La deliberazione di aumento del capitale è, infatti, legittima qualora la stessa “sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale”.
I notai milanesi sottolineano, così, le ipotesi in cui l'aumento di capitale può essere disposto, come nel caso di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo; di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, e in sede di "opportuni provvedimenti"; di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui la perdita è stata rilevata; di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui la perdita è stata rilevata, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la perdita entro il terzo; di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex articoli 2447 e 2482 ter del Codice civile, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la perdita entro il terzo.
In tutti questi casi, vanno, comunque, osservati gli obblighi di cui agli articoli 2446, comma 1, e 2482 bis, commi 1, 2 e 3, del Codice civile.
weekly news 42/2011