Con l'interpello n. 46 dell'11 novembre 2011, il ministero del Lavoro precisa che il contratto di lavoro intermittente può essere applicato anche all'addetto alle vendite, figura equiparabile a quella più generica di "commesso di negozio".
In assenza di specifiche disposizioni nella contrattazione collettiva, le figure alle quali è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente sono disciplinate dal Regio Decreto n. 2657, del 6 dicembre 1923, e tra queste è prevista anche la figura di "commesso di negozio".
Il Ministero – in risposta ad un quesito posto da Confindustria - precisa che la figura di addetto alle vendite rientra "nel più ampio genus di commesso di negozio quale figura declinata nel RD n. 2657/1923" e che non può negarsi "una equiparabilità della figura di addetto alle vendite a quella più generica di commesso di negozio, pur nell’ambito della varietà dei contesti in cui la prima potrebbe operare e delle mansioni assegnate a completamento della vendita".
weekly news 46/2011