Con l'ordinanza 12.10.2026 n. 26724, la Cassazione ha affermato che l'IVA addebitata in rivalsa dal cedente al cessionario, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata ex DL 119/2018, se il cessionario non l'ha pagata, non può essere recuperata dal fornitore mediante nota di variazione in diminuzione.
La variazione dell'imposta è consentita nella sola ipotesi in cui l'operazione "viene meno in tutto o in parte" o se la base imponibile viene ridotta in conseguenza di una delle fattispecie disciplinate dall'art. 26 co. 2 del DPR 633/72 ovvero nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario in una delle ipotesi commentate dal successivo co. 4 dell'art. 26.
Non è possibile procedere alla variazione nel caso di mancato versamento della sola IVA da parte del cessionario, poiché l'art. 90 della direttiva 2006/112/CE (al quale si conforma la norma interna) consente la riduzione della base imponibile solo se, a seguito dell'operazione imponibile, "il soggetto passivo non percepisce una parte o la totalità del corrispettivo".