La sentenza 14.10.2026 n. 36197 si sofferma - tra l'altro - sul possibile rilievo della concessione in affitto di un intero complesso aziendale ai fini della qualificazione di "operazione dolosa" per la bancarotta societaria prevista dall'art.223 co. 2 n. 2 del RD 267/42 (oggi D.lgs. 14/2019).
Sul punto viene precisato che il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati, quanto in quello in cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Cass. n. 1342/2025).
Più in generale l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna deriva dalla necessità di un approfondimento più rigoroso di una serie di aspetti necessari ad inquadrare la natura dei fatti, la loro precisa qualificazione e la loro imputabilità, anche psicologica, all’imputato.