Quando il datore sostituto d’imposta non versa la ritenuta d’acconto, al pagamento del tributo è obbligato il lavoratore sostituito, perché tenuto a dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, che concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta dovuta, da cui si detrae la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. In sostanza, questo principio, espresso dalla Corte di Cassazione nel maggio del 2011 (udienza del 17 febbraio), con la sentenza n. 9867, è ribadito nel parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 26/2011.
weekly news 48/2011