Notizia

Sostituito coobbligato

Pubblicato il 01 dicembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Quando il datore sostituto d’imposta non versa la ritenuta d’acconto, al pagamento del tributo è obbligato il lavoratore sostituito, perché tenuto a dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, che concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta dovuta, da cui si detrae la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. In sostanza, questo principio, espresso dalla Corte di Cassazione nel maggio del 2011 (udienza del 17 febbraio), con la sentenza n. 9867, è ribadito nel parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 26/2011.

weekly news 48/2011

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Versamento seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente co...