L'ulteriore passo per contrastare l'evasione fiscale ha condotto all'abbassamento del limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro. Per le spese oltre tale soglia, dunque, vige il divieto di pagare in contanti. E' l'effetto della modifica all'articolo 49 del Decreto legislativo n. 231 del 2007 operata dall'articolo 12 della manovra Monti (D.L. n. 201/2011).
Ma al limite di 1.000 euro soggiaciono non solo i pagamenti in contanti fra privati ma anche l'emissione di assegni liberi, le donazioni, i lasciti ereditari, i prestiti fra parenti. La limitazione, si precisa, opera anche quando il singolo pagamento è in realtà il risultato di un'operazione frazionata.
In aggiunta viene stabilito che entro il 31 dicembre 2011 dovranno essere estinti i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro.
Per la violazione di tali divieti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 3.000 euro fino ad arrivare al 40 per cento dell’importo pagato in modo indebito. E' però applicabile l'istituto dell'oblazione per cui si ammette il pagamento in misura ridotta.
Dal 1° gennaio 2012 viene disposto l'obbligo per tutti gli operatori finanziari destinatari degli obblighi antiriciclaggio (professionisti, intermediari bancari e finanziari) di comunicare al ministero dell'economia le infrazioni ai limiti posti all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore o al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.
Per agevolare l'effettuazione dei pagamenti attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici (carte di credito, prepagate, bancomat) si darà seguito alla riduzione dei costi delle transazioni e della concessione dei Pos agli esercizi commerciali.
weekly news 49/2011