La normativa antiriciclaggio per gli studi professionali è toccata dalla Manovra Monti. Nello specifico, è stata abbassata la soglia di contante che può non passare sotto la lente della tracciabilità e, quindi, sotto il controllo e la delazione, necessaria pena una sanzione pecuniaria salata per il professionista che non segnala, derivate dalle norme antiriciclaggio. Inoltre, si dispone che ci sia l’ “ immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
Il professionista con il Dlgs 231/2007 è tenuto a:
- istituire un registro, cartaceo o informatico da aggiornare costantemente;
- valutare il livello di rischio dell’assistito nell’ambito della verifica della clientela;
- risalire dal cliente all’identificazione del titolare effettivo;
- segnalare in via telematica all’Uif le operazioni che risultano sospette, secondo gli indicatori di anomalia del Decreto del ministero della Giustizia 16 aprile 2010;
- comunicare il mancato rispetto da parte del cliente delle regole sull'utilizzo del contante.
Ora chi assiste fiscalmente i contribuenti dovrà denunciare entro un mese il superamento del limite di 1.000 euro nell’uso di contante da parte del cliente sotto forma di banconote, monete, libretti e titoli al portatore anche se l’operazione non è sospetta di illiceità. Si ricorda che al limite di mille euro soggiacciono non solo i pagamenti in contanti fra privati ma anche l'emissione di assegni liberi, le donazioni, i lasciti ereditari, i prestiti fra parenti. La limitazione sussiste anche se il singolo pagamento è in realtà il risultato di un'operazione frazionata. Dunque, il non ricorrere a banche o Poste quando si tratta di cifre oltre la soglia fissata dal decreto salva Italia, rappresenta di per sé già una violazione. Se non denuncia il professionista potrebbe essere punito, per omessa comunicazione dell’irregolarità, con sanzione dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, a partire da un minimo di 3mila euro.
weekly news 50/2011