La versione attuale del cosiddetto decreto “Salva Italia” (Dl n. 201/2011) prevede espressamente, all’articolo 2, comma 1, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni previste per legge.
Così, dal prossimo anno sarà possibile dedurre dal reddito di impresa un importo pari all'Irap pagata e determinata in base alle spese del personale. Tale deduzione spetta ai soggetti che determinano la base imponibile del tributo regionale quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione; nello specifico: le società di capitali e gli enti commerciali; le società di persone e le imprese individuali; gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata; le banche; le società finanziarie e le imprese di assicurazione.
Lo stesso articolo 2 del Decreto n. 201 richiama, poi, ai fini della deducibilità dell’Irap dal reddito soggetto ad imposta personale, le regole dettate dall’articolo 99 del Tuir. Dunque, la nuova deduzione Irap da Ires seguirà il criterio di cassa per tutti i contribuenti.
Come già chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E/2009, l’Irap che rileva ai fini della deduzione è quella versata nell'esercizio di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello corrente, tenendo conto per ciò che concerne l'acconto, dell'imposta dovuta in dichiarazione. Pertanto, se la dichiarazione Irap di un anno chiude a credito per effetto dell'acconto, l’Irap che rileva è data dal saldo riferito all'anno precedente più gli acconti pagati nell'anno al netto del credito esposto nella dichiarazione.
Altre importanti novità in materia di sconti Irap sono previste ai commi 2 e 3 del già citato articolo 2. Sempre dal 2012, infatti, è previsto, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o donne assunte a tempo indeterminato, un aumento della deduzione Irap. Nello specifico, l’importo diventerà pari a 10.600,00 l’anno se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;15.200 euro se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.
weekly news 50/2011