La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26550 del 12 dicembre 2011, ha respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici di merito, nella determinazione dell'avviamento conseguente ad una cessione di un ramo di azienda tra due società, si erano discostati dai criteri previsti dall'articolo 2 del Dpr 460/1996 utilizzati dal Fisco prendendo, per contro, come riferimento il metodo di calcolo adottato dalla perizia depositata dal contribuente.
Secondo la Suprema corte, in particolare, era da considerare legittima la condotta dei giudici dei gradi precedenti in quanto gli stessi avevano comunque fornito un'adeguata motivazione della scelta e valutazione operata. Inoltre – si legge nel testo della decisione - i criteri forfettari previsti dal Dpr 460/1996 hanno la funzione di fornire indicazioni cui l'amministrazione deve attenersi nella procedura di adesione senza rappresentare alcun vincolo al di fuori del detto procedimento.
weekly news 50/2011