In ipotesi di conferimento di ramo aziendale, il trasferimento in capo alla nuova società dello status di esportatore abituale e quindi della possibilità di beneficiare del plafond, in luogo della conferente che lo ha maturato, può avvenire senza che siano trasferiti anche tutti i rapporti con la clientela non residente e, più in generale, tutte le posizioni creditorie e debitorie relative al ramo d'azienda conferito.
E' la precisazione fornita dalla risoluzione n. 124 del 14 dicembre 2011, emessa dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'interpello inoltrato da una società costruttrice di macchinari, che effettua cessioni intracomunitarie e cessioni all’esportazione degli stessi, fornendo allo stesso tempo anche l'assistenza, la quale intende separare l’attività di produzione da quella di prestazione di servizi.
Per effetto dell’operazione straordinaria di conferimento di ramo aziendale, la conferitaria effettuerà la produzione dei macchinari mentre la conferente seguirà i contratti con la clientela estera, oltre a prestare i servizi di assistenza. Gli scambi con la clientela estera avverranno tramite operazioni triangolari in cui la nuova società fa le cessioni alla conferitaria che a sua volta le volge all'estero.
L'Agenzia ritiene che in tale situazione il plafond maturato dalla conferente possa essere suddiviso con la conferitaria, in quanto sussiste per entrambe le società lo status di esportatore abituale; la suddivisione avverrà in base all’entità dell’attività di esportazione che si stima sarà effettuata rispettivamente dai soggetti interessati nell’anno successivo a quello di maturazione.
weekly news 50/2011