Il decreto del ministero dell’Economia 12 dicembre 2011 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 291 del 15 dicembre.
Il provvedimento disciplina l’aumento di un punto percentuale del tasso degli interessi legali a seguito della crescita dell’inflazione e del consequenziale aumento dei tassi di interessi correnti sul mercato finanziario.
L’articolo 1 del decreto cita testualmente: “la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012”.
L’articolo 1284 del Codice civile stabilisce proprio che il tasso degli interessi legali è determinato con decreto ministeriale in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
L’incremento del saggio di interesse avrà delle ripercussioni dirette soprattutto sui crediti liquidi ed esigibili; sugli interessi “compensativi” (quelli cioè che spettano al venditore); sugli interessi “moratori”, che dopo la costituzione in mora del debitore sono dovuti, dal giorno della mora, nella misura legale, anche se prima non erano dovuti e non c’è stato alcun danno per il creditore; infine, sui ravvedimenti fiscali, per i quali è previsto che il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo oltre che al pagamento degli interessi moratori calcolati tenendo conto del saggio di interesse legale.
weekly news 50/2011