Con la risoluzione n. 126/E, del 16 dicembre 2011, l'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito agli adempimenti contabili degli enti non commerciali e all'obbligo di rendicontazione (art. 20 del DPR n. 600/73), rispondendo ad un quesito posto da una confessione religiosa composta da associazioni aventi le medesime finalità religiose senza fini di lucro.
L'obbligo di tenuta delle scritture contabili per gli enti non commerciali, previsto per le imprese commerciali, le società e gli enti equiparati, è dovuto quando tali enti esercitano attività commerciali produttive di reddito d'impresa, rilevanti ai fini Ires e Iva e con i caratteri dell'abitualità, professionalità e sistematicità, o nel caso di realizzazione di un "unico affare" che, per la rilevanza economica e per la complessità delle operazioni necessarie al suo compimento, assume i connotati dell'attività d'impresa. Il rendiconto annuale economico e finanziario va comunque redatto, in quanto strumento di informazione, sia degli associati che dei terzi, sulla corretta gestione economica e finanziaria del patrimonio dell'ente non commerciale. Tale obbligo va assolto anche dagli enti non commerciali di tipo associativo qualora intendano avvalersi del regime di favore ai fine Ires e Iva.
In assenza di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente non è obbligatoria la stesura dello specifico rendiconto.
weekly news 51/2011