Il comma 1 dell'articolo 11 del Dl 201/2011 è stato attenuato.
Si tratta della punibilità penale per chi esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte oppure fornisce dati o notizie non rispondenti al vero.
Come ritoccato, il decreto prevede la sanzione penale fino a tre anni di carcere per chi esibisce o trasmette all'Amministrazione finanziaria atti o documenti falsi; ma quando si comunicano al Fisco notizie non rispondenti al vero il reato sussiste solo se, dopo le richieste dell’Amministrazione finanziaria, sia configurabile un delitto tributario, ovvero solo se si configurano le fattispecie di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ex Dlgs 74/2000.
weekly news 51/2011