Anche dopo la riscrittura dell'articolo 2477 del Codice civile, operata dalla legge di stabilità (n. 183/2011), può permanere l'organo collegiale di controllo nelle Srl con ricavi o patrimonio superiore ad 1 milione di euro.
A confermare le posizioni espresse sia dai dottori commercialisti che dal Consiglio notarile di Milano giunge lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 250/2011/I del 16 dicembre scorso, dedicato al “Sindaco unico nella srl e nella spa”.
Nello studio viene affermato, a sostegno del suddetto principio, come non sia possibile delineare una disciplina differente, anche dopo il nuovo comma 3 dell'articolo 2477, che imponga l'organo collegiale per le spa di dimensioni tali da renderlo preferibile ma non lo imponga per le srl di uguali dimensioni che possono prestare il fianco ai medesimi rischi delle spa.
Altre precisazioni contenute nello studio del 16 dicembre sono le seguenti:
- se nella srl è obbligatoria la nomina del sindaco, è possibile dare vita all'organo monocratico quando la società ha ricavi o patrimonio netto inferiori ad un milione di euro;
- se nella srl con organo sindacale obbligatorio lo statuto prevede l'organo collegiale, si nomina il collegio quando la società ha ricavi o patrimonio netto inferiori ad un milione di euro;
- se la srl è obbligata alla nomina del sindaco ma lo statuto non contiene regole sulla sua composizione, va nominato il sindaco unico;
- sia per la spa che per la srl, l'organo collegiale è obbligatorio qualora i ricavi o il patrimonio netto siano superiori al milione di euro;
- lo statuto della spa può prevedere il sindaco unico, se i ricavi o il patrimonio netto sono inferiori ad un milione di euro.
Infine, viene ribadita la tesi secondo cui i collegi sindacali al momento operanti rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza.
weekly news 51/2011