Notizia

Pensione al 31 12 2011. Non serve la certificazione Inps

Pubblicato il 21 dicembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Non è necessario reperire presso le sedi Inps il certificato che attesti il diritto alla pensione, se raggiunti i requisiti richiesti per andare in pensione secondo le regole in vigore prima della riforma Monti. E' questa la sostanza del messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011, che l'Inps ha diramato per arginare il flusso di lavoratori recatosi presso le proprie Sedi per ottenere la certificazione del diritto alla pensione.

Il problema è sorto a causa della riforma operata dal decreto Monti sulle pensioni che ha previsto, dal 1° gennaio 2012, un allungamento dell'età pensionabile creando preoccupazioni in coloro che sono a ridosso della possibilità di accedere alla pensione.

Il comma 3 dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 (in corso di conversione in legge) lascia però una corsia di uscita: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.”.

L'Inps chiarisce che se sono stati maturati, al 31/12/2011, i requisiti per ritirarsi dal lavoro secondo la vecchia normativa, non è indispensabile ottenere dall'Istituto la certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità. Infatti, detta certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.

weekly news 51/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).