Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota operativa n. 6154 del 20 dicembre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti operativi circa il rispetto delle recenti novità introdotte dal decreto ministeriale del 20 settembre 2011- pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 282 del 3 dicembre 2011 - riguardanti l'esercizio dell'attività di intermediazione da parte dei nuovi soggetti autorizzati in base al nuovo articolo 6 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall'articolo 29 della Legge n. 111/2011.
Il nuovo disposto normativo ha ampliato il novero dei soggetti, pubblici e privati, abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione e, di fatto, tenuti a comunicare tutte le informazioni utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio di tale attività.
Il decreto specifica che i nuovi soggetti abilitati all’intermediazione e tenuti agli obblighi di iscrizione e comunicazione previsti dallo stesso sono: le università statali e non e i consorzi universitari, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado statali e paritari; i comuni singoli o associati; le comunità montane; le camere di commercio; le associazioni dei datori di lavoro; i sindacati; gli enti bilaterali; i patronati e i gestori di siti internet.
Il Ministero, con la nota in oggetto, ricorda che i suddetti soggetti sono legittimati all’esercizio dell’attività di intermediazione solo a condizione che comunichino preventivamente l’avvio dello svolgimento della loro attività, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
A tal fine, quindi, è stata predisposta una procedura semplificata per l’iscrizione all’Albo, gestita attraverso specifiche funzionalità di una piattaforma applicativa denominata “ALBO INFORMATICO”, raggiungibile tramite il portale clicklavoro.
Tramite il portale, il Ministero mette a disposizione dei citati soggetti un “form on line” di comunicazione d'inizio attività. Il “form” va stampato, sottoscritto, bollato e inviato allo stesso Dicastero, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità firmata. La nota tiene a precisare che la trasmissione di copia cartacea è necessaria in quanto la procedura online non sostituisce la comunicazione cartacea, ma rappresenta esclusivamente una semplificazione del sistema di raccolta delle informazioni.
weekly news 51/2011