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OIC. Aggiornamento dei principi contabili nazionali

Pubblicato il 27 dicembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Allo scopo di rendere maggiormente omogenei gli standard nazionali ai sempre più frequenti cambiamenti che si sono registrati nella materia contabile, l’Oic ha pianificato, già nel corso del 2010, un progetto finalizzato all'aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali.

In data 23 dicembre 2011 il primo set di principi contabili è stato pubblicato in consultazione, tra questi:

- OIC 16- Le immobilizzazioni materiali;

- OIC 18 – Ratei e risconti;

- OIC 19 – I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e OIC 19 – I debiti;

 - OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio.

L'Oic 16 classifica le immobilizzazioni materiali. Il principio contabile individua le immobilizzazioni che sono destinate alla vendita ed esamina il processo di ammortamento aggiungendo che tale processo deve interrompersi nel caso in cui il valore residuo del bene divenga pari a quello contabile. Con riferimento alla classificazione delle immobilizzazioni, si procede ad un allargamento. Viene precisato, infatti, che nella voce terreni devono essere ricompresi anche quelli su cui sono collocati fabbricati non ammortizzabili. Non è più possibile, secondo l’Oic, procedere con la classificazione di tali terreni unitamente ai fabbricati.

Infine, altre precisazioni riguardano la riformulazione delle disposizioni in materia di svalutazione durevole, con specifico riguardo alla nozione di valore di mercato e ai metodi utilizzabili per il calcolo del valore d'uso.

L’Oic 18 amplia la casistica delle operazioni che non danno origine a ratei e risconti dal momento che la competenza dei relativi costi o ricavi matura per intero nell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. Si tratta, nello specifico, di: crediti e debiti per fatture da emettere e ricevere; interessi attivi/passivi non ancora accreditati/addebitati, maturati su depositi e conti correnti bancari a fine esercizio; debiti verso agenti per provvigioni; debiti per utenze scadute alla data del bilancio le cui bollette vengono emesse nell’esercizio successivo; crediti per premi da ricevere da fornitori.

L’Oic 19 è suddiviso in due parti, riferite rispettivamente a “Fondi e TFR” e “Debiti”. Per quanto riguarda la parte relativa ai Fondi, si precisa che per la corretta imputazione a conto economico degli accantonamenti è da preferire il criterio della classificazione per natura dei costi, sia che l’area interessata dall’imputazione sia quella relativa alla gestione ordinaria (Area B), alla gestione finanziaria (Area C) o all’area straordinaria (Area E).

L’Oic 29, visti i molteplici cambiamenti avvenuti a livello di principi contabili, consente di determinare gli effetti dei suddetti mutamenti mediante l’applicazione del “metodo prospettico”. Quest’ultimo metodo differisce da quello “retroattivo”, che prevede l’applicazione del nuovo principio contabile a tutti i fatti già accaduti in esercizi precedenti come se il nuovo dettato fosse stato sempre in vigore. L’applicazione del “metodo prospettico” viene ricondotta a tre specifici casi: non è possibile calcolare l’effetto pregresso del cambiamento del principio; è troppo oneroso determinare l’effetto pregresso del cambiamento; il nuovo principio contabile prevede l’imputazione a contro economico di costi precedentemente capitalizzati.

weekly news 52/2011

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